Lo statuto

Art.1-E’ costituita una libera associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata

“Associazione italiana di Comunicazione Politica”
l’ associazione non ha finalità di lucro.

SEDE

Art.2-L’associazione ha sede in Milano in Via Conservatorio n. 7, presso il Dipartimento di Studi Sociali e Politici

SCOPO

Art.3-L’Associazione, senza finalità di lucro, si propone di:

  • favorire lo studio della comunicazione politica dentro e fuori le istituzioni accademiche, organizzare ricerche e studi nel settore della comunicazione politica;
  • costituire un luogo di incontro, dialogo e cooperazione tra studiosi e professionisti sui temi della comunicazione e informazione politica;
  • organizzare convegni, seminari, manifestazioni;
  • promuovere la pubblicazione di una rivista scientifica nel settore della comunicazione politica (la Rivista), anche mediante la titolarità della relativa testata.

SOCI

Art.4-L’associazione è composta da soci fondatori,di diritto,ordinari,e onorari.
Sono soci fondatori:
le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’ Associazione.
I soci fondatori hanno diritto di veto sulle materie concernenti la governance della “Rivista”, le decisioni sul diritto di veto saranno assunte a maggioranza.
Sono soci di diritto coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari quelli che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo su presentazione di due soci fondatori o di diritto.
L’interessato dovrà presentare domanda scritta indicando le proprie generalità e la propria disponibilità al rispetto delle finalità, dello statuto e dei regolamenti associativi.
Il consiglio provvede entro un mese dal ricevimento della domanda.
Tutti i soci conservano la propria qualifica a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso unilaterale del socio stesso e salvo il disposto dell’art 5 del presente statuto.

Art.5- L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinata all’effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all’importo determinato annualmente dalConsiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell’assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberat dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole allAssociazione o incompatibile con le finalità della stessa. Il recesso comunicato dopo la data dell’assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

PATRIMONIO

Art. 6- L’associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalle quote associative;
b) da eventuali versamenti volontari da parte dei soci, dai contributi, dai beni e dalle donazioni che pervengano all’associazione a qualsiasi titolo, anche da terzi ;
c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;
d) dai redditi, delle rendite e dalle sopravvenienze derivanti dal suo patrimonio;
e) dai proventi derivanti dall’attività editoriale.

ORGANI

Art .7- Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio direttivo
c) il Presidente
d) il Tesoriere
e) il Segretario

ASSEMBLEA

Art.8- L’assemblea è costituita da tutti i soci che siano in regola con il versamento
dei contributi deliberati annualmente dal consiglio.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile;
essa e’ inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno,oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con i contributi
sociali.le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l’ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica purché ne sia possibile provare la ricezione, a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L’assemblea è  presieduta dal Presidente o da altra persona designata dall’assemblea medesima.

Art.9-Sono di competenza dell’assemblea:
a) l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
b) la nomina di 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo scelti tra i soci ordinari,che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti;
c) le modifiche dello statuto, previa approvazione del ConsiglioDirettivo;
d) lo scioglimento dell’associazione e la nomina di uno o più liquidatori, previa anche in tal caso, l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Le delibere di cui alle lettere a)e b) vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art.10-Ogni socio maggiorenne,quale che ne sia la categoria,ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio puo’ farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Nessun socio puo’ essere portatore di piu’ di tre deleghe.
Delle deliberazioni dell’assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
Al socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione non e’ riconosciuto alcun diritto sul patrimonio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11-Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e ad esso spetta la gestione dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori, dai soci di diritto e da tre soci ordinari eletti dall’assemblea, i quali durano in carica per tre anni, rinnovabili.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell’esercizio e’ in facolta’ del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarra’ in carica sino alla prossima riunione assembleare.

Art.12-Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente mediante lettera,contenente l’ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica purché ne sia possibile provare la ricezione, a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine si riduce a cinque giorni prima dell’adunanza.
Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.In particolare, dovranno risultare rispettate le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:
-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
-che sia consentito al presidente della riunione (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti piu opportuni) di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,constatare e proclamare i risultati della votazione.
-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e puo’ nominare un Tesoriere e un Segretario, che puo’ essere anche persona estranea al Consiglio.
Presidente, Tesoriere, e Segretario durano in carica tre anni.
Il primo Presidente è nominato nell’atto costitutivo e dura in carica anch’esso per tre anni.

Art.13-Al Consiglio, cui è affidata la gestione dell’associazione, sono altresi affidate la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale e l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
Il consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte da chi svolge la funzione di Tesoriere a norma dell’articolo seguente.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi.