Statuto

DENOMINAZIONE

Art. 1
È costituita una Libera Associazione denominata “Associazione Italiana di Comunicazione Politica” (AssoComPol), ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione non ha finalità di lucro.

SEDE

Art. 2
L’Associazione ha sede legale in Torino, Lungodora Siena 100, presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino.

OBIETTIVI

Art. 3
L’Associazione si propone di:

- sostenere e promuovere lo studio, il dibattito scientifico, la formazione e la discussione pubblica sui temi della comunicazione politica e dell’informazione dentro e fuori le istituzioni accademiche;
- sostenere, promuovere e organizzare attività di studio e ricerca nel campo della comunicazione politica e dell’informazione;
- costituire un network aperto e plurale di incontro, dialogo e cooperazione tra studiosi e professionisti;
- promuovere e organizzare convegni, workshop, seminari, incontri, eventi culturali;
- come proprietaria della testata, l’Associazione pubblica la rivista scientifica “ComPol - Comunicazione Politica”.

L’Associazione si impegna a promuovere le pari opportunità di genere e a contrastare ogni discriminazione nella vita associativa.

SOCI

Art. 4
L’Associazione è composta dai soci/socie fondatori/trici, ordinari/e e onorari/e.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno originariamente partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Le seguenti figure possono essere ammesse come soci/socie ordinari/e dal Consiglio Direttivo a fronte dell’invio di domanda scritta del/della richiedente completa di lettera di presentazione da parte di due iscritti/e:

– ricercatori/ricercatrici di ogni grado e docenti universitari che svolgono studi e ricerche nei campi di interesse dell’Associazione;
– gli studiosi/le studiose e i/le professionisti/e che si interessano al campo con la propria attività professionale.

Il/la richiedente dovrà condividere i principi ispiratori e lo spirito cooperativo dell’Associazione.
La domanda di iscrizione dovrà contenere le generalità del/della richiedente e informazioni essenziali sul profilo professionale. Il Consiglio delibera sulla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
I soci e le socie onorari/e sono nominati/e dal Consiglio Direttivo.
I soci e le socie hanno il diritto:

- di voto all’interno dell’Assemblea;
- di partecipare alle attività scientifiche e culturali promosse dall’Associazione;
- di elaborare idee e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo relative alla vita associativa e alle attività culturali dell’Associazione.

Art. 5
- L’esercizio dei diritti e l’accesso all’attività sociale sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all’importo determinato dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio in attuazione dello Statuto.
I soci e le socie non assumono alcuna responsabilità salvo il versamento delle rispettive quote associative.
La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque prima dell’assemblea che approva il bilancio di previsione.
La qualità di socio/a si perde per recesso comunicato al Consiglio Direttivo, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità a causa di attività pregiudizievole all’Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.
Il recesso comunicato dopo la data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.
È escluso qualsiasi rimborso in caso di recesso.

PATRIMONIO

Art. 6
Costituiscono il patrimonio dell’Associazione:

a) le quote associative;
b) i contributi volontari e le donazioni che pervengano a qualsiasi titolo da soci/e, sostenitori/trici o da terzi;
c) i proventi di pubblicazioni, di manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;
d) i redditi, le rendite e le sopravvenienze derivanti dal suo patrimonio;
d) i proventi derivanti dall’attività editoriale dell’Associazione.

ORGANI

Art. 7
Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci e delle Socie;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidenza;
d) la Vicepresidenza;
e) la Tesoreria;
f) la Segreteria.

ASSEMBLEA

Art. 8
L’Assemblea è costituita dai soci e dalle socie in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea è convocata dalla Presidenza almeno una volta all’anno entro la fine del mese di dicembre. È comunque convocata ogniqualvolta la Presidenza o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli/delle associati/e in regola con il pagamento dei contributi sociali.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante comunicazione ai soci/alle socie con e-mail o altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione. Le convocazioni devono pervenire almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o da altra persona designata dall’Assemblea.
L’Assemblea può deliberare anche per via telematica mediante supporto di adeguata tecnologia a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, dovranno risultare rispettate le seguenti condizioni: che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l’identità degli intervenuti, amministrare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito a chi interviene di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In questo caso, la riunione si ritiene svolta dove è presente la Presidenza e/o il soggetto verbalizzante.

Art. 9
Sono di competenza dell’Assemblea:

a) l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
b) l’elezione di 11 (undici) membri del Consiglio Direttivo;
c) le modifiche dello Statuto, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
d) lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, previa, anche in tal caso, l’approvazione del Consiglio Direttivo.

Le delibere di cui alle lettere a) e b) vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l’assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere di cui alle lettere c) e d) vengono invece assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Si intendono compresi nel conteggio del numero legale i soci e le socie deleganti.

Art. 10
- Ogni socio e socia, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, comprese quelle attinenti l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni socio e socia può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio e socia può assumere di più di tre deleghe.
Delle deliberazioni dell’Assemblea viene prodotto verbale redatto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a dell’Assemblea.
A chi, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione non è riconosciuto alcun diritto sul patrimonio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11
Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e ad esso spetta la gestione dell’Associazione. Le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono disciplinate da specifico Regolamento.
Il Consiglio elegge e nomina al suo interno il/la Presidente e il/la Vice-Presidente tra i membri accademici. Può altresì nominare anche dall’esterno un/una Tesoriere/a e un/a Segretario/a. Tali funzioni durano in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da 11 tra soci e socie eletti dall’Assemblea e dai soci fondatori. Comprende 7 eletti/e con lo status di accademico strutturato, 2 con lo status di accademico non strutturato e 2 con lo status di professionista; ciascuna componente da intendersi come definita da Regolamento.
Il Consiglio Direttivo assicura adeguata rappresentanza ai diversi status accademici e professionali nel rispetto delle pari opportunità di genere.
I Consiglieri e le Consigliere sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi e, eventualmente, possono essere rieletti/e dopo l’astensione da almeno un mandato.
In caso di cessazione di un/una Consigliere/a nel corso dell’esercizio è facoltà del Consiglio cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla riunione successiva.

Art. 12
Le convocazioni del Consiglio sono fatte dalla Presidenza mediante comunicazione con e-mail o altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione. Le convocazioni devono pervenire almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza il termine si riduce a cinque giorni prima della riunione.
Il Consiglio è convocato inoltre qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei/delle consiglieri/e in carica.
Il Consiglio può deliberare anche per via telematica mediante supporto di adeguata tecnologia a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, dovranno risultare rispettate le seguenti condizioni: che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito a chi interviene di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In questo caso, la riunione si ritiene svolta dove è presente la Presidenza e/o il soggetto verbalizzante.
Le sedute sono presiedute dal/dalla Presidente o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13
Oltre alla gestione dell’Associazione, al Consiglio sono affidate la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale e l’erogazione dei mezzi attraverso i quali sono perseguiti gli obiettivi associativi per come indicati dallo Statuto.
Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte da chi svolge la funzione di Tesoreria a norma dell’articolo seguente.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di iscritti/e e l’ammontare di eventuali contributi da versare una tantum, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

PRESIDENZA

Art. 14
Al/Alla Presidente spettano in via autonoma e disgiunta i poteri per il compimento degli atti che rientrino nella gestione ordinaria dell’Associazione, nonché la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il/la Presidente cura e sovrintende all’attuazione del programma di attività, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, propone il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a al Consiglio Direttivo al quale spettano le nomine.
La rappresentanza dell’Ente spetta altresì ai Consiglieri e alle Consigliere delegati/e a norma dell’articolo precedente nell’ambito dei poteri loro conferiti.
Il/La Presidente svolge le funzioni di Tesoreria, salvo che il Consiglio Direttivo, in accordo con il/la Presidente, decida di attribuire tale funzione ad altra persona.
Il/La Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i propri poteri e quelli che il Consiglio gli/le delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; le medesime facoltà spettano ai consiglieri delegati nei limiti dei poteri loro attribuiti.

VICEPRESIDENZA

Art. 15
Il/La Vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- assiste il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica;
- svolge le funzioni che il/la Presidente gli/le ha delegato.

TESORERIA

Art. 16
Il/La Tesoriere/a tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all’assemblea.

SEGRETERIA

Art. 17
Il/La Segretario/a cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e svolge quelle funzioni relative ad operazioni di gestione ordinaria dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di affidare alla sua opera.
Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

RIVISTA

Art. 18
In qualità di proprietaria, l’Associazione promuove la pubblicazione della rivista scientifica “ComPol – Comunicazione Politica” esercitando la titolarità della testata e definendo gli obiettivi scientifici ed editoriali. La Direzione della rivista è affidata mediante nomina del Consiglio Direttivo con le modalità previste da apposito Regolamento.

ESERCIZIO

Art. 19
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

REGOLAMENTI

Art. 20
Il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti interni che abbiano l’obiettivo di attuare le linee generali previste dalle Statuto.

DURATA E SCIOGLIMENTO

Art. 21
L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea presa a norma dell’art. 9 del presente Statuto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto ad istituzioni con finalità analoghe, su deliberazione dell’Assemblea.

NORME APPLICABILI

Art 22
Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto e nei Regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni.